Art. 6.
(Programmazione nazionale degli interventi pubblici).

      1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le attività musicali è effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
      2. L'intervento pubblico per le attività musicali liriche, sinfoniche, corali e cameristiche, nonché di teatro artistico musicale, nel rispetto della libertà dell'espressione

 

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artistica, avviene secondo una programmazione triennale dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e successive modificazioni, sulla base di elaborazioni progettuali dei soggetti dell'attività musicale di cui al capo IV della presente legge, in applicazione di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n.203, e successive modificazioni.
      3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea avviene attraverso l'allocazione delle risorse del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 21.
      4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazionale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 21, dei criteri relativi al numero e all'entità massima degli interventi.